Il mondo digitale della PA si apre ai minori

16 marzo 2022

La digitalizzazione della Pubblica amministrazione fa un ulteriore passo avanti e apre le proprie porte anche ai minori.

Con la Determinazione n. 51/2022 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le Linee guida per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori per definire sia le modalità di rilascio dell’identità digitale al minore e sia le modalità di fruizione dei servizi online mediante tale identità.

A poter usufruire di tale possibilità sono i minori dai 5 anni in poi. Il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni, però, e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi online sono consentiti, in prima applicazione per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023, per la sola fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Gli obiettivi dell’estensione dell’identità digitale ai minori sono tre:

  1. consentire ai minori di acquisire la propria identità digitale, previa richiesta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
  2. consentire al minore di fruire autonomamente di servizi online mediante la propria identità digitale, ferma restando - salvo casi specifici - la possibilità di autorizzazione e verifica da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale;
  3. consentire ai fornitori di servizi in rete la selezione dei propri utenti in base all’età.

A richiedere lo SPID a favore del minore potranno essere i genitori, accedendo al servizio reso disponibile dal proprio gestore di identità digitale, i quali sono già a lavoro per predisporre tale funzionalità.

Al centro delle Linee guida, però, c’è ovviamente la tutela del minore. Per questo motivo le amministrazioni o i privati che erogano i servizi devono effettuare un’autonoma, motivata e dimostrabile valutazione in merito alla necessità di conoscere la minore età dell’utente e di ottenere la certezza della sua identità per le finalità del servizio.

Inoltre, il genitore dovrà affiancare, in fase di identificazione, il minore infraquattordicenne, il quale non è obbligato a comunicare il numero di cellulare in quanto per le comunicazione inerenti la sicurezza (alert di sicurezza, procedure di recupero delle credenziali, configurazione dell’app di autenticazione, processi di sospensione/revoca, processi di assistenza per ragioni di sicurezza) sarà utilizzato il numero di telefono del genitore, mentre l’accesso con SPID di livello 2 - per il quale è necessario un secondo fattore di autenticazione - sarà consentito attraverso ulteriori modalità predisposte dai gestori.

Infine, le Linee guida prevedono che al compimento del diciottesimo anno di età, il gestore dell’identità digitale debba eliminare i legami con l’identità digitale del genitore, rimuovere le limitazioni precedentemente imposte dalla minore età e cancellare tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’identità digitale del minore rese disponibili al Genitore.

Nel caso in cui il neo maggiorenne voglia dismettere l’identità digitale, il gestore è tenuto a inviare un messaggio mettendo a sua disposizione un servizio per revocare, previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, la propria identità digitale. 

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