Da molti anni la tutela ambientale costituisce criterio stabile a cui i governi di tutto il mondo devono attenersi tanto nella fase di decision making quanto nella successiva fase di attuazione delle politiche pubbliche.
Questo criterio è tanto più forte nel Recovery and Resilience Facility (RRF), in italiano Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento cardine del pacchetto Next Generation EU (NGEU) che offre un sostegno finanziario su larga scala per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati membri, allo scopo di attenuare l'impatto a livello sociale ed economico della pandemia da coronavirus e di rendere le economie dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni verde e digitale.
Proprio nel Regolamento che istituisce il RRF è contenuto il principio Do Not Significant Harm (DNSH), il quale prevede che per accedere ai finanziamenti del RRF le riforme e gli investimenti dei Pnrr non debbano arrecare un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali contenuti nel Taxonomy Regulation, il Regolamento EU che costituisce guida affidabile affinché le decisioni di investimento possano dirsi sostenibili:
Il 12 gennaio 2022, con l’adozione della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, è stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, con lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.
Inoltre, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza di come il DNSH abbia effetti sulla scelta dei progetti e sull’attuazione del Piano, sul portale ItaliaDomani è disponibile una nuova sezione in cui è possibile approfondire nel dettaglio il fondamento giuridico del principio, come è stato rispettato il DNSH nella fase di predisposizione del Piano e come influirà nella fase di attuazione.