Il Provvedimento unico in materia ambientale (PUA) è il provvedimento di VIA che su istanza del proponente, nel caso di procedimenti di competenza statale, può essere rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico
L’art. 27 del T.U. Ambiente (come novellato dall’ art. 22 del D.L. n. 77/2021) prevede che nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può presentare un’apposita istanza per richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA venga rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico, comprensivo di ogni autorizzazione ambientale richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto (inclusi autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati). In particolare il PUA, laddove necessario, comprende il rilascio dei seguenti titoli: a) autorizzazione integrata ambientale; b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte; d) autorizzazione paesaggistica; e) autorizzazione culturale; f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico; g) nulla osta di fattibilità; h) autorizzazione antisismica.
Non hai trovato quello che cercavi? Clicca qui per aprire un ticket di assistenza.