Le procedure di valutazione ambientale hanno la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile
L’art. 4, comma 3, del T.U. Ambiente chiarisce che le procedure di valutazione ambientale (valutazione ambientale strategica – VAS, valutazione di impatto ambientale – VIA e autorizzazione integrata ambientale - AIA) di piani, programmi e progetti hanno la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile e, quindi, si svolga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.
Non hai trovato quello che cercavi? Clicca qui per aprire un ticket di assistenza.