Sono previste conseguenze a carico delle amministrazioni che non adempiono agli obblighi in materia di transizione digitale

04 luglio 2022
Il nuovo art. 18-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale disciplina un procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni in caso di inosservanza degli obblighi in materia di transizione digitale
Sì. L’art. 41 del D.L. n. 77/2021, al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese ha introdotto il nuovo art. 18-bis del CAD con il quale è disciplinato un procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni in caso di inosservanza degli obblighi in materia di transizione digitale. La norma attribuisce all'AgID i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione (incluse quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione). Nell’ambito di tali poteri l’AgID procede, d'ufficio o su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblico servizio e delle società partecipate. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare. In particolare, l’accertamento delle violazioni comporta tre ordini di misure applicate contestualmente: ? responsabilità dirigenziale e disciplinare; ? sanzioni amministrative pecuniarie (da 10 mila a 100mila euro); ? esercizio del potere sostitutivo. Le violazioni il cui accertamento è di competenza AgID riguardano: ? la mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri; ? la violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico; ? la mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio; ? l’inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi di dati; ? la violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi online; ? la violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete; ? la non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali; ? la violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi in rete; ? la mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto dei partecipanti al procedimento di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.
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