Come avvengono le comunicazioni tra la PA e i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale?

04 luglio 2022
Le amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni come documenti informatici ed inviare ai destinatari copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il c.d. contrassegno o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa, unitamente ad un avviso cin cui siano indicate le modalità con cui tali documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.
Il comma 3-bis, dell’art. 3-bis del CAD affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione) la determinazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni di PA, gestori di pubblico servizio e società a controllo pubblico con coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale avvengono esclusivamente in forma elettronica. Fino a Tale data questi soggetti possono predisporre le comunicazioni rivolte a coloro che non dispongono di un domicilio digitale attivo, funzionante e raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il c.d. contrassegno o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, unitamente ad un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. In particolare, rispetto al contrassegno l’art. 23, comma 2-bis del CAD chiarisce che sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Detto contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.
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