Tutti gli interventi sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, delle strutture e delle area di ubicazione degli impianti, nonché le opere a queste connesse sono sottoposte al regime della mera comunicazione al Comune
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (come novellato dall’art. 32 del D.L. n. 77/2021) gli interventi sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento non sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sono quindi sottoposte a comunicazione al Comune. Restano, comunque, ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al T.U. Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Non hai trovato quello che cercavi? Clicca qui per aprire un ticket di assistenza.