Il 27 novembre il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo allo schema di decreto legislativo sullo snellimento dei percorsi amministrativi legati alla produzione da fonti rinnovabili (FER).
Confluiscono così, in soli tre regimi, le numerose procedure autorizzative precedentemente necessarie per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di sistemi di accumulo e delle opere connesse, comprese anche le infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti.
Il testo, dopo il via libera preliminare dello scorso agosto del Cdm, ha ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.
Firmato dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dal Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, questo provvedimento risponde all’obiettivo trasversale della semplificazione promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consentendo di razionalizzare i vari passaggi, rimuovere gli ostacoli e, nel rispetto dei principi di delega, di accelerare i tempi di realizzazione degli impianti assicurando anche un maggior grado di certezza del diritto agli operatori di settore.
“La semplificazione è un tema cruciale per lo sviluppo del Paese – ha sottolineato Zangrillo, ricordando come – il Governo sia impegnato in uno straordinario lavoro di trasformazione della burocrazia da ostacolo in opportunità, con l’obiettivo di sostenere il sistema impresa del Paese. Ecco perché – ha precisato – si tratta di un provvedimento davvero importante, che interviene su un settore di grande rilevanza. Aggiungiamo un nuovo tassello significativo al complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Nello specifico, proprio in tema di “semplificazione procedurale”, sono due le principali novità introdotte dal decreto. La prima consiste nell’individuazione degli interventi riconducibili ai soli tre regimi amministrativi che il decreto riconosce: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica.
Segue l’esenzione dalle procedure di valutazione ambientale, uno dei principali motivi di allungamento dei tempi procedimentali, per gli interventi che afferiscono all’attività libera e alla PAS.
Quanto ai regimi amministrativi, si ampliano i casi sottoposti ad attività libera, che non richiede atti di assenso o dichiarazioni, mentre la PAS si afferma come procedura ordinaria più snella di permitting.
Rimodulati anche i termini di scadenza per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto che, a seconda delle casistiche e, soprattutto, nell’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, adesso vanno da un minimo di 30 giorni a un massimo di 75. Un termine che, per le direttive fino a oggi in vigore, poteva essere sospeso senza fissare un limite massimo della sospensione, rallentando la procedura fino a circa due anni.
Solo per gli impianti più grandi - oltre i 300 megawatt- resta, invece, l’obbligo d’istanza di Autorizzazione Unica, il procedimento che, a seconda della complessità, può durare 175 giorni per progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, e fino a 420 giorni nell’ipotesi più complessa, che comprende anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la stessa Valutazione d’Impatto Ambientale. In questo caso, la legge precedente prevedeva un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e, comunque, al netto delle tempistiche necessarie per le valutazioni ambientali.