Contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile

08 settembre 2023

Nel Consiglio dei Ministri del 7 settembre il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasti al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. L’intervento normativo interviene sull’applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l’obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla leggi, e prevede altresì specifici percorsi di rieducazione e di reinserimento del minore autore di condotte criminose.      

Con il decreto-legge sono introdotte una serie di norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area. Il dott. Fabio Cicilano, dirigente medico della Polizia di Stato, è stato nominato Commissario straordinario per l’area con il compito di adottare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il comune di Caivano, inoltre, è autorizzato ad assumere 15 nuovi membri del corpo della polizia locale.

Il decreto-legge estende l’applicabilità del “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe. Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro. Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni. Il decreto-legge introduce una serie di misure per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle baby-gang.

È modificata la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Un’importante novità riguarda il divieto per determinati soggetti di età superiori ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno causato l’avviso orale. Tale divieto può essere proposto dal Questore all’Autorità giudiziaria. La sanzione penale prevista per i maggiorenni in caso di violazione delle prescrizioni dell’avviso orale (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 1.549 a euro 5.164) è estesa anche ai minorenni.

Con l’obiettivo di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori (percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento) è introdotta una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia di cyber-bullismo. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, invece, è introdotta una nuova tipologia di ammonimento. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Il decreto-legge interviene anche sul processo penale a carico di imputati minorenni, in particolar modo se coinvolti in reati di particolare allarme sociale. Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga. Ulteriori disposizioni rilevanti sono relative al percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.

Per contrastare i fenomeni criminosi, il decreto-legge rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Sarà incentivata, così, la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

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