Qual è il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per non vedenti e invalidi in misura non inferiore all’80%?
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia per non vedenti e invalidi in misura non inferiore all’80% nulla è stato modificato in materia di età anagrafica e disciplina delle decorrenze per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inps.
Per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità resta ferma l'età ridotta di:
- 55 anni, per gli uomini, e di 50 anni, per le donne, per le pensioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle condizioni sopra indicate, i requisiti di età richiesti sono: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Per i lavoratori invalidi in misura non inferiore l'80% i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano confermati in:
- 60 anni uomini, per gli uomini, e di 55 anni per le donne.
E’ importante precisare che il beneficio della diversa età pensionabile è concesso soltanto ai lavoratori del settore privato.
Riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (articolo 1, comma 6 e comma 8);
- Circolare Inps n. 65 del 1995.