Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il periodo immediatamente successivo al parto. Il congedo di maternità, entro i limiti previsti dalla normativa, spetta a:
- lavoratrici dipendenti
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti;
- disoccupate o sospese;
- lavoratrici agricole;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici Lavoro Socialmente Utile (LSU) o Attività di Pubblica Utilità (APU);
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS e non pensionate;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS).
La domanda può essere presentata tramite patronato o direttamente online sul sito Inps tramite il servizio dedicato. Per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'Inps oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L'astensione anticipata è invece la possibilità per la lavoratrice in gravidanza a rischio di astenersi dal lavoro prima del 7° mese. Viene riconosciuta:
- nel caso di gravi complicanze della gravidanza, o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Nel primo caso l’'interdizione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio viene disposta dalla ASL in seguito ad accertamento medico.
Negli altri due casi è invece la Direzione territoriale del lavoro (d'ufficio o su istanza della lavoratrice) a disporre l'astensione anticipata dal lavoro qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni indicate.
E’ infine possibile il riscatto dei contributi per il periodo in cui è stata fruita l'astensione per maternità, a patto che:
- alla data di presentazione della domanda si sia in possesso di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un’effettiva attività lavorativa;
- che non sia cumulata con i periodi di un eventuale riscatto del corso legale di laurea;
Il riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.
Per approfondimenti consultare le schede di dettaglio:
Congedo di maternità
Contributi da riscatto e astensione per maternità e paternità
Riscatto del periodo di astensione per maternità e paternità alternativo al riscatto del corso di laurea
Lavoro. Maternità. Astensione anticipata
Abilitazione all'insegnamento e maternità